Il Consiglio di Stato ripristina la legalità nei concorsi universitari.
Con una sentenza pubblicata il 4 settembre scorso, il supremo organo di giustizia amministrativa ha confermato quanto stabilito nell’anno 2006 dal TAR Lombardia, con sentenza n. 1960/06, in merito agli esiti di un concorso universitario al quale aveva partecipato il Prof. Marco Lanzetta, Direttore dell’Istituto Italiano di Chirurgia della Mano con sede a Monza e pioniere nel mondo e in Italia dei trapianti di mano.
Il Prof. Lanzetta, assistito dallo studio legale Bassani e associati di Milano, aveva presentato ricorso al TAR Lombardia contro la commissione giudicatrice nominata dall’Universita’ dell’Insubria per la copertura di un posto di Professore Ordinario di Ortopedia alla Facoltà di Medicina di Varese, che lo aveva giudicato non idoneo preferendogli altri due docenti, i Prof. Pilato di Varese e Tranquilli Leali di Roma.
Il Prof. Lanzetta aveva chiesto al T.a.r. l’annullamento degli atti della procedura di valutazione comparativa, poiché la commissione aveva palesemente sminuito l’attività accademica svolta in Italia e all’estero, e la rilevanza scientifica delle sue pubblicazioni.
Il Tribunale Amministrativo aveva accolto il ricorso, ritenendo che nel concorso si fossero verificati “errori di giudizio da parte della Commissione giudicatrice che presentavano vizi di assoluta irrazionalita’ e irragionevolezza”, sia in merito alla valutazione dell’attivita’ didattica svolta all’estero dal Prof. Lanzetta, sia all’”impact factor” delle sue pubblicazioni su riviste internazionali.
Il Consiglio di Stato ha confermato tale sentenza, e l’annullamento del concorso, tra l’altro affermando che: “(…) è oggi pacifico che si tratta di valutazioni (delle commissioni – ndr) pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico”.
Finisce cosi’, definitivamente, il potere insindacabile delle commissioni giudicatrici, che di fatto potevano nascondersi e difendersi dietro il concetto che il loro giudizio fosse inattacabile dai giudici, che si dovevano limitare a giudicare eventuali vizi di forma delle procedure concorsuali.
Infatti, il Consiglio di Stato nella motivazione della sentenza aggiunge che: “(…) il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo”.
Non solo. Il Consiglio di Stato afferma l’importante principio che la valutazione delle commissioni giudicatrici deve tendere a individuare i candidati più meritevoli, a prescindere dalle modalità e dal luogo dove essi abbiano conseguito titoli di merito, in Italia oppure all’estero.
Per quanto concerne il giudizio negativo della commissione in merito all’attività didattica svolta dal Prof. Lanzetta all’estero, il Consiglio di Stato, infatti, osserva che una simile valutazione finiva per: “(…) penalizzare a priori il candidato che ha arricchito la propria esperienza professionale, sia clinica che didattica, all’estero e voglia rientrare in Italia o comunque dedicarsi con maggiore continuità all’attività in Italia”. E’, infatti, noto – sottolinea il Consiglio di Stato: “(…) che in altre nazioni l’affidamento di incarichi di insegnamento e di lezioni avviene sulla base del merito del professore, con la conseguenza che in università particolarmente prestigiose insegnano solo professori che, a prescindere dai titoli formalmente conseguiti, siano ritenuti “meritevoli” di svolgere l’attività didattica”.
Dichiarazione del Prof. Lanzetta: “La sentenza del Consiglio di Stato pone fine ad una stortura del nostro sistema che si basava sulla intoccabilità delle commissioni nei giudi