REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4635/2007 Reg.Dec. N. 10638 Reg.Ric. ANNO 2006 N. 37-87 Reg.Ric. ANNO 2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi riuniti in appello nn. 10638/2006, 37/2007, 87/2007 proposti rispettivamente:
1) ricorso n. 10638/2006 da PILATO GIORGIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Sica e dall’Avv. Mariano Protto con domicilio eletto in Roma via Giovanni Paisiello n. 39, presso lo studio del primo;
contro
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
TRANQUILLI LEALI PAOLO, non costituito;
LANZETTA MARCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Bassani e dall’Avv. Mario Sanino con domicilio eletto in Roma viale Parioli n. 180, presso lo studio del secondo;
2) ricorso n. 37/2007 da TRANQUILLI-LEALI PAOLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio De Angelis con domicilio eletto in Roma via di Val Gardena n. 3;
contro
LANZETTA MARCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Bassani e dall’Avv. Mario Sanino con domicilio eletto in Roma viale Parioli n. 180, presso lo studio del secondo;
e nei confronti
dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, del MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, non costituiti;
PILATO GIORGIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Sica e dall’Avv. Mariano Protto con domicilio eletto in Roma via Giovanni Paisiello n. 39, presso lo studio del primo;
3) ricorso n. 87/2007 dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
LANZETTA MARCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Bassani e dall’Avv. Mario Sanino con domicilio eletto in Roma viale Parioli n. 180, presso lo studio del secondo;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, n. 1960/2006;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Alla pubblica udienza del 4-5-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l’Avv. dello Stato Guida, l’Avv. Sica, l’Avv. Protto e l’Avv. Bassani; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Marco Lanzetta, professore associato presso l’Università di Milano Bicocca nella materia malattie dell’apparato locomotore, partecipava alla procedura di valutazione comparativa per titoli indetta dall’Università degli Studi dell’Insubria, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia nel settore scientifico disciplinare malattie dell’apparato locomotore. All’esito della procedura risultavano idonei i professori Giorgio Pilato e Paolo Tranquilli Leali, mentre Marco Lanzetta veniva giudicato non idoneo; a seguito dell’idoneità il prof. Pilato veniva nominato Professore di prima fascia presso l’Università dell’Insubria. Il Prof. Lanzetta ha impugnato davanti al Tar Milano tutti gli atti della procedura di concorso e l’atto di nomina del Prof. Pilato.
Con sentenza n. 1960/2006, il Tar ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati; ha anche dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e ha ritenuto infondato il ricorso incidentale proposto dal prof. Pilato.